Complessità del processo interpretativo

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Il problema interpretativo    
Evidenziare quali e quanti strumenti interpretativi si abbiano a disposizione nell’analizzare il complesso sistema di norme che regolamenta la nostra vita rappresenta solo il primo passo verso un più profondo ed articolato ragionamento.
La questione che immediatamente  viene da porsi riguarda infatti quanto questo processo possa considerarsi infallibile e quanto, dall’altra parte, l’emotività o le infinite variabili che ruotano attorno ad un processo decisionale possano rendere l’interpretazione soggetta ad errore.     
In particolare, in coerenza coi principi espressi dalla Teoria della Complessità, si vuole porre risalto a tutte quelle variabili che, nello svolgimento del processo interpretativo stesso, influenzano su più livelli (emotivo, cognitivo, logico, culturale, relazionale, economico, etico…) chi è chiamato ad interpretare la norma, falsando così il risultato finale.


In claris non fit interpretatio (approccio classico)  


Prima di approfondire la visione probabilistica della norma giuridica, è necessario analizzare quelle correnti di pensiero che affrontano razionalmente il problema dell’interpretazione. La tendenza di alcuni interpreti è infatti quella di vedere il Diritto come una vera e propria Scienza. L’ordinamento giuridico sarebbe dunque un sistema completo che, proprio perché si deve adattare alla vita dell’Uomo, nella sua varietà di atti e situazioni, deve avere in sé la potenzialità di risolvere tutti i casi. A differenza di chi ritiene occorra un’opera di supplenza per colmare le lacune del diritto attraverso “l’interpretazione creativa”, i moderni razionalisti ritengono che l’interpretazione per definizione non può essere creativa, e tantomeno può essere espressione di un atto di volontà dell’interprete.     
Gli operatori di Diritto, in primis il giudice, devono cercare, con i principi generali, con la graduazione delle norme secondo la loro forza(“durezza”)e con gli altri strumenti della logica, la risoluzione del caso all’interno del sistema, non nella loro volontà. Indipendentemente dall’esistenza del Diritto Oggettivo sul piano filosofico, l’interprete deve perciò operare come se il Diritto fosse oggettivo.    
Deve interpretare la norma”secondo scienza e coscienza”. La coscienza è proprio l’accettazione della norma interna per cui il Diritto è oggettivo e quindi gli operatori del diritto devono cercare la risoluzione del caso, applicando criteri logico-scientifici e non personali.                                                  
Spesso i Giudici, fomentati anche dall’espressione “in nome del popolo italiano..” con cui aprono le sentenze, sostituiscono la loro volontà ed i propri valori, la propria morale a quella dell’ordinamento giuridico. Forse bisognerebbe sostituire l’espressione “in nome del popolo italiano”che potrebbe far pensare ad un’investitura politica,che il giudice non ha, con quella ”in nome della Legge o dello Stato”. Qui infatti il popolo non è considerato come fonte di potere politico ma come spersonalizzazione del giudice,che non deve applicare criteri e valori soggettivi ma valori vigenti nella società. Perciò anche quando si fa riferimento all’equità o ai cosiddetti”concetti-valvola” e cioè quei concetti che servono per introdurre nell’ordinamento valori sociali che mutano (per es. il concetto di atti osceni,che cambia nel tempo), il giudice deve ricercare non nei suoi valori ma nei valori vigenti oggettivamente nella società.

Le multi-interpretazioni giuridiche
(approccio innovativo)

Quanto illustrato riguardo al brocardo latino “in claris non fit interpretatio” ci trova sicuramente concordi su molti punti, specialmente sull’assoluta necessità di garantire un approccio oggettivo e riconosciuto da tutti (obiettivo che il sistema legislativo, in qualità di garante dell’ordine, deve garantire).
Ma una più approfondita lettura della questione porta i soggetti più attenti a porsi un fondamentale quesito: Una volta riconosciuto che il sistema legislativo è, in linea di massima, oggettivamente riconosciuto, è davvero possibile vedere il processo cognitivo di un interprete come oggettivo ed assoluto?    
Partendo dall’osservazione che la trasformazione delle informazioni in conoscenza è soggetta ad una serie di limitazioni dovute alla ridotta potenzialità cognitiva degli operatori, si può affermare che l’agente non opera mai in termini di razionalità assoluta bensì in termini di razionalità limitata. L’agire razionale dell’agente è inoltre condizionato da informazioni provenienti dall’esterno, le quali influenzano costantemente il suo pensiero.    
Il comportamento decisorio non è altro che conseguenza di un determinato stato mentale, in cui l’evoluzione ha introdotto l’emotività e l’intuizione al fine di una rapida risposta adattiva ai cambiamenti. Questo, da un lato garantisce quella flessibilità e la rapidità decisoria  che abbiamo constatato essere indispensabile nei sistemi complessi, ma dall’altro lato comporta una maggiore probabilità di imprecisione (la ragione si inserisce su informazioni ambientali già elaborate in termini inconsci, raffinandole ulteriormente per meglio adattarle alla realtà, ne consegue la presenza probabilistica dell’errore che diventerà con il trascorrere del tempo necessariamente presente).                                                                                 

Ogni essere umano ha un proprio desiderio o fine nato dalle proprie preferenze, ma questo entra in conflitto con il volere determinato da terzi , il mondo interno entra così in conflitto con i limiti e le esigenze imposte dal mondo esterno ed ecco l’importanza di passare da un ragionamento conclusivo, in cui non interferiscono ulteriori informazioni esterne, ad un ragionamento relativo che tenga conto delle ulteriori e frammentarie informazioni provenienti progressivamente dall’esterno.     
Anche in un sistema giuridico l’interpretazione della norma assume un carattere progressivo non più quale discendenza immediata dalla volontà di un legislatore astratto, ma quale conseguenza di un intero sistema giuridico su cui interviene la capacità limitata di conoscenza dell’operatore nonché le sue pulsioni e i suoi credo.
La norma assume una propria autonoma volontà e significato all’interno del sistema giuridico influenzato dal vissuto e dall’ambito culturale dell’interprete, ossia dai giudizi di valore del decisore, quale sintesi in divenire di motivazioni interne e informazioni esterne, nonché dalla sua capacità di elaborazione.
Il diritto quale complesso in cui rientrano emozioni, intuizioni, ragionamenti e regole scritte è dunque qualcosa di poliedrico che permette l’esistenza delle odierne società complesse, pertanto un mix dei due processi di giudizio propri di ogni agente. Il primo sistema più lento e faticoso è governato dal ragionamento, il secondo intuitivo ed associativo acquista una valenza automatica con il minimo sforzo, i due sistemi agendo insieme potenziano le capacità di giudizio riducendo gli errori, infatti il sistema logico corregge il veloce sistema intuitivo in questo aiutato dalla formalizzazione delle procedure.    
Quanto finora detto si ricollega al sistema di reti neuronali evidenziato da Lieberman e colleghi nelle loro ricerche presso l’Università della California, in cui sono state individuate due reti chiamate rispettivamente sistema C e sistema X. Mentre nel sistema C veniamo a trovarci in contesti nuovi per i quali è necessaria una riflessione esplicita sulle nostre esperienze, nel sistema X non vengono codificati ricordi ma intuizioni producendo rapide risposte emozionali basate su associazioni statistiche e non su ragionamenti espliciti (tali risultati trovano applicazione in numerosi campi ed il concetto di intelligenza emotiva rientra anche nella definizione di problem solving nelle scienze manageriali).
Consegue che il sistema normativo su cui l’agente opera diventa per il professionista del diritto elemento costitutivo del sé (inteso come espressione della propria persona) a causa della necessità dell’accumulo di esperienze per la creazione delle opportune associazioni.    
Alcune teorie estreme affermano che nulla garantisce che ogni individuo non dia un proprio significato allo stesso enunciato normativo (scetticismo linguistico), si che lo studio del diritto deve limitarsi alla definizione degli enunciati normativi e alla loro interpretazione ma non al significato delle norme, criticando per tale via il normativismo e la sicurezza del c.d. formalismo interpretativo di poter adattare mediante interpretazione a ciascun caso concreto l’enunciato giuridico. Vi è in realtà un confine incerto tra enunciati normativi definiti e proposizioni vaghe su cui interviene l’opera interpretativa dell’agente.    
Si deve quindi rinunciare ad una prevedibilità matematica degli atti e delle loro conseguenze, per passare alla prevedibilità dei possibili risultati, l’aumentare della dinamicità ridurrà la prevedibilità dei possibili risultati fino a giungere ad una inconoscibilità (assimilabile al principio d’Indeterminazione di Heinsenberg  in campo scientifico).    
Necessitano pertanto elementi coordinatori nella possibile comprensione dei sistemi complessi auto-organizzanti, mediante relazioni interne, secondo strutture frattali e loro attrattori, resta fermo che la comprensione e quindi la conoscibilità del sistema non è comunque sinonimo di prevedibilità.
Per determinare una stabilità caotica occorre quindi agire sugli attrattori caotici, ossia su quei punti in cui emergono comportamenti tipici del sistema stabilizzanti la sua dinamicità.        
L’interpretazione giuridica ha , alla luce di quanto detto finora, una importanza fondamentale nel dare vita al diritto,ma dobbiamo tuttavia considerare che l’interprete è anch’esso un portatore di valori culturali ed interessi che limiteranno inevitabilmente le possibilità di giudizio.    
Più l’interpretazione si allontana dall’aspetto letterale e più deve essere conforme ai valori dell’ambiente sociale in cui deve essere calata, pena il rigetto e i problemi di comunicazione per l’impossibile rapporto tra valori etici espressi dalla norma e i valori sociali del contesto ambientale, ma i problemi comunicativi aumentano con la complessità del sistema sociale frutto di un espandersi del benessere economico.    
Si possono definire come esempi di attrattori caotici sia i concetti giuridici generali che l’interpretazione fornita da un organo centrale supremo come la Cassazione o il Consiglio di Stato, il mal funzionamento di tali organi  possono essere individuati non solo nella lunghezza dei tempi delle decisioni, ma anche nelle onde interpretative interne che portano all’abbassamento della “soglia del caos”.    
Le organizzazioni hanno bisogno di un senso per generare identità e obiettivi comuni, creando un ordine(emergenza) prevedibile per le proprie azioni. I diritti acquistano pertanto significato diverso per ognuno di noi se non si creano delle cornici comuni costituite dai valori.    
La globalizzazione e l’interagire fra culture e mondi diversi crea a sua volta una rete elastica di giochi linguistici , in un continuo integrare  e respingere si che la società che ne risulta è sempre più flessibile ma anche incerta nel narrare i propri valori.
Da quanto finora detto emerge la probabilità che l’ordinamento giuridico nei suoi vari istituti acquisti in realtà senso nuovo con letture o narrazioni posteriori  che rileggano gli accadimenti secondo nuove logiche di adattamento, si ha una rilettura simbolica dell’accaduto creando nuove prospettive narrative e nuovi sensi.                                                                                                                  

Il diritto, come qualsiasi altra attività umana, è quindi fondato sulla comunicazione e sulle implicazioni che questa comporta, dalla capacità di comprendere e interpretare correttamente il messaggio agli aspetti culturali che influenzano la ricezione dello stesso.    
Analizzando il contesto, secondo il richiamo degli studiosi di psicologia sociale, tre sono le caratteristiche principali: ambiente, partecipanti e scopo .
I contesti in cui il processo di interpretazione si sviluppano, in definitiva, possono non solo completare e limitare il senso, ma anche trasformare il significato orientando verso un senso sbagliato. Il linguaggio è quindi un fenomeno dinamico, in continua evoluzione di cui necessita la contestualizzazione storico-sociale e a questo fenomeno non sfugge nemmeno il linguaggio giuridico poichè la codifica dei fatti avviene entro schemi concettuali predisposti all’interno dei vari modelli culturali umani. I concetti ed i valori su cui si basa la legge sono relativi al quadro culturale e al prodotto del consenso sociale di un tempo e di uno spazio determinati e come tali sono soggetti al cambiamento nel tempo.
Nel mondo esistono diversi sistemi giuridico-culturali e uno stesso sistema varia poi nel tempo creando così una fitta rete lungo la quale deve districarsi il processo interpretativo.                            
Se la cultura non è altro che un complesso di atteggiamenti, di istituzioni, di idee, di tecniche elaborate da una società per soddisfare i propri bisogni umani, la tradizione può definirsi come quel patrimonio di informazioni e conoscenze che vengono tramandate dall’una all’altra generazione per garantirne la continuità.
Emerge chiaramente che nessun elemento culturale una volta entrato in contatto con un contesto culturale nuovo resta identico, ma viene reintegrato e adattato alla tradizione nel tentativo di mantenere un equilibrio di ordine e valori sociali, si che la tradizione e l’inculturazione risultano essere le due forze che si contrappongono all’interno di ogni cultura.    
Ogni universo culturale ha una propria identità costituita dalla percezione che si ha di se stessi all’interno di un sistema di conoscenze e valori che determinano una generale visione del mondo e della vita, questa è naturalmente collegata ad una contrapposizione tra “sé” e “l’altro”.    
Nella comunicazione di un gruppo con l’altro non si può pertanto prescindere dalla conoscenza del sistema di idee e di valori, nonché dalla prassi in cui una determinata terminologia viene concretamente usata. Possiamo quindi affermare che non esistono fenomeni oggettivi allo stato puro, ma essi sono leggibili solo attraverso la lente culturale, filtrati attraverso norme logiche ed emotive createsi in un determinato ambiente culturale, si che le stesse norme di diritto non sono universali.    
Possiamo dunque concludere che, se tutti gli operatori del diritto agiscono con i limiti sopra esposti, nella dialettica che si crea in fase interpretativa, il giudice non solo applica la norma integrandola, ma persegue consciamente o inconsciamente un proprio concetto di equità che è archetipo delle proprie emozioni e risultato della propria cultura.    

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