Evoluzione della Norma Giuridica

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Evoulzione della Norma Giuridica    

Sarà utile a questo punto svolgere alcune riflessioni di carattere epistemologico volte ad indagare le dinamiche antropologiche sottese alla primitiva formazione della organizzazione normativa. Alcuni esempi di elaborazioni arcaiche di diritto processuale romano coeve alla fondazione di Roma, tradizionalmente risalente all'VIII secolo a.C., offrono l'opportunità di analizzare la stessa genesi della norma come progressiva affermazione della regola consuetudinaria, e come essa si ponga in rapporto con il principio di diritto che vuole affermare.
Uno dei valori più radicati nella cultura di ogni popolo, è senz'altro la tutela della proprietà e le prime forme di azione privata romana, nel salvaguardare tale valore, evidenziano una naturale aderenza della norma processuale agli usi ed alle consuetudini collettivamente condivise; l'azione processuale, infatti, si articola come rappresentazione ritualizzata delle azioni alle quali un privato del tempo si sarebbe istintivamente determinato per risolvere da sé la disputa, in altri termini di ciò che poteva comunemente accadere in quel consorzio umano allorquando sorgeva un conflitto di interessi per la proprietà di un bene o la restituzione di un debito, come sfoderare minacciosamente un’arma a difesa dell'oggetto controverso o aggredire fisicamente il contendente.
Questa messa in scena ritualizzata del comportamento socialmente ridondante è l'ingegnoso espediente che indirizzerà il sistema normativo verso una serie di costrutti che ancor oggi, nel bene e nel male, sono alla base delle nostre strutture tecnico-giuridiche. Innanzitutto la rappresentazione ritualizzata della disputa consente di riprodurla riproponendola alla cognizione di un arbitro terzo (il giudice) che ne conosca e la dirima, con vantaggio di risoluzione incruenta o, quantomeno, socialmente regolata. Inoltre, la formalizzazione della controversia insorta in un modello rituale consente di sottrarla al caos delle infinite unicità dei casi singoli e di ricondurla ad uno schema predefinito, tipico ed ordinato.
Da questa rappresentazione formalizzata della realtà sociale, prende le mosse tutto il processo privato romano che col suo sviluppo si doterà di complessità tecniche sempre maggiori, necessitate dall'esigenza di assolvere a funzioni di diritto sempre più sofisticate; nondimeno il successo di quelle elaborazioni, per quanto evolute, rimarrà comunque legato alla loro aderenza con i valori etico-sociali più sentiti dai consociati .     
Anche sul piano sostanziale i principi di diritto che animavano i romani già dall'VIII secolo a.C. sono sostanzialmente i medesimi che, dopo circa un millennio, saranno enunciati dal giureconsulto Ulpiano del III secolo d.C, il quale offre questa mirabile definizione (dal libro I delle regole): "Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non ledere, suum cuique tribuere".
Le regole del diritto sono queste: vivere onestamente, non recare danno ad altri, dare a ciascuno il suo. A dispetto dell'eleganza dell'enunciato, che si tramanderà fino a noi come modello di definizione universale dei precetti di diritto, la sintesi di principi esposta da Ulpiano richiama valori etici comunemente condivisi, ed il suo pregio risiede proprio nella individuazione di tale oggettività diffusa.
Il periodo repubblicano avanzato e quello imperiale classico furono aurei per il diritto romano; invece, verso la fine del III secolo d.C. la progressiva trasformazione del Principato in Monarchia assoluta avrebbe condotto ad un sempre maggiore affievolimento della cultura giuridica. Seguiranno tempi oscuri per la storia giuridica,che culmineranno con pratiche di tortura, processi alle streghe ed agli animali. Soltanto con l'affermarsi del pensiero scientifico e dei metodi razionali di acquisizione della conoscenza, l'uomo verrà finalmente a capo delle paure dell'incomprensibile ed il diritto sarà gradualmente ricondotto nel suo alveo naturale di sistema di regolazione della vita sociale.
Attualmente, dal punto di vita tecnico-giuridico, la qualità delle attuali legislazioni nazionali è senz'altro idonea a soddisfare l'esigenza dell'autorità di sovrordinare normativamente ogni ambito del sempre più complesso mondo socio-economico contemporaneo; nondimeno le regole giuridiche divengono sempre più distanti dalla consapevolezza sociale.                                                    
Non che nel complesso la produzione normativa delle grandi democrazie occidentali possa dirsi deliberatamente iniqua: più semplicemente il sistema giuridico sta inconsapevolmente scivolando verso una perdita del senso di realtà che lo porta a produrre una legislazione costruita sempre più attorno alla drammatizzazione della propria presunta perfezione ma che, di fatto, la pone come sistema estraneo alla comprensione comune dei consociati, ai quali pur si rivolge.
Questa distorsione del sistema proviene in parte anch'essa da quell'originario espediente della ritualizzazione della realtà ad uso giuridico. Se in principio la rappresentazione della disputa nasceva come punto di incontro tra il fatto controverso e la sua risoluzione giuridica, ben presto la ricostruzione simbolica della realtà, in luogo della realtà stessa, avrebbe naturalmente indotto all'allontanamento dal rigido ambito della concretezza ed indirizzato verso soluzioni creative che, precluse nel mondo reale, si mostravano perfettamente praticabili nel mondo delle idee .     



 


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